Di quale materia si occupa l’Art 501 del cpc? Con questa sigla si va ad approfondire una vasta serie di regolamentazioni sul termine dilatatorio del pignoramento. Nello specifico l’art 501 del cpc stabilisce l’impossibilità di un’istanza di vendita sui beni pignorati in precedenza al decorso dei 10 giorni stabiliti dalla norma giuridica, fatta eccezione per gli eventuali stati di deteriorabilità delle cose.
Codice di procedura civile Art 501: che cosa comprende
L’art 501 richiama l’istanza di assegnazione dei beni e degli immobili sottoposti al pignoramento, in particolar modo per la regolamentazione degli atti di vendita. La norma stabilisce infatti l’impossibilità di provvedere alla vendita dei pignoramenti in precedenza al decorso obbligatorio dei 10 giorni. Tale clausola non viene invece applicata alle cose soggette a deterioramento per le quali è possibile procedere ad una vendita immediata.
L’istanza di vendita dei beni pignorati può essere rappresentata dal creditore precedente, dai creditori intervenuti successivamente entro le tempistiche necessarie, a titolo esecutivo. L’articolo comprende anche le ipoteche non soggette al pignoramento dei beni. In questo caso il termine dei 10 giorni per la vendita decorre al momento della notificazione del precetto, sotto l’impossibilità di procedere con un’istanza di vendita di pignoramento. Ma che cosa succede in caso di presentazione di un’istanza di vendita dei beni pignorati prima del decorso effettivo dei 10 giorni obbligatori?
La presentazione della documentazione di vendita sui beni pignorati, in precedenza al rispetto dei termini minimi, invalida la possibilità dell’assegnazione ad un acquirente. Il termine di vendita è dilatorio e non perentorio in quanto, ad esso, non viene applicata la sospensione prevista sui termini dalla legge 7-10-1969, n. 742. A seconda della tipologia di espropriazione anche il termine può decorrere in periodi differenti. Le vendite dei beni pignorati in precedenza ai 10 giorni fissati dall’articolo devono essere sottoposte a rigidi controlli di accertamento, tenendo conto di tutte le caratteristiche dei beni sottoposti al pignoramento che potrebbero andare incontro ad un deterioramento del proprio stato.
L’esecuzione forzata dei beni posti sotto pignoramento non può essere attivata in precedenza ai 10 giorni necessari stabiliti dalla norma, nella sola eventualità di un deterioramento in corso. Tale osservanza non rientra inoltre nella nullità dell’istanza di fissazione della vendita di pignoramento, ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma e 617 c.p.c. La Cass. civ. n. 133/1984 prevede la regolazione in materia dei beni pignorati per l’assegnazione o vendita immediata, la quale deve essere accertata concretamente sulla base di tutte le qualità naturali del bene o dell’immobile, valutando anche la sistemazione più idonea del prodotto all’interno del luogo più adatto.
Per valutare a fondo quanto regolamentato dall’art 501 è possibile scaricare in download gratuito i pdf dedicati all’argomento tramite il portale online sul termine dilatatorio del pignoramento. Il pignoramento presso terzi non determina in alcun modo una tempistica inferiore rispetto ai giorni indicati dalla norma, ma offre al debitore la possibilità di rendere attivo l’annullamento tramite l’opposizione degli atti esecutivi.